Bonus Sicurezza 2021
La Legge di Stabilità ha prorogato il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie (comprese le spese sostenute per la protezione e la sicurezza, quindi, anche quelle relative all’installazione di grate, persiane e combinati in acciaio). Le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 sono detraibili nella misura del 50%. Il bonus opera sotto forma di detrazione dell’IRPEF delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione delle abitazioni. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Le spese per interventi ammissibili alla detrazione del 50% sono, come descritto dalla legge, tutti gli “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”.
Possono usufruire del bonus fiscale:
  • Proprietari di singole unità immobiliari residenziali, ivi compresi i familiari come il coniuge, parenti entro il terzo grado;
  • Parti comuni di edifici residenziali (condomini).
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Perché scegliere una grata con angoli “taglio 90°?

Tutte le lavorazioni anta sono interne, nessuna saldatura esterna, ciò garantisce maggiore longevità al prodotto.

 

Cosa s’intende per “classi antieffrazione” delle Inferriate di sicurezza?

Come posso essere sicuro che un prodotto sia realmente certificato e corrispondente alla classe indicata?

La classe di sicurezza di un inferriata misura il grado di resistenza di una grata all’attacco, ovvero ad un tentativo di scasso: per determinarla, le aziende produttrici di inferriate dovrebbero far testare i loro prodotti ad un Ente Certificato.

Vediamo insieme allora quali sono le Classi Antieffrazione e come capire quella più adatta al vostro caso.

Le Classi Antieffrazioni
Le classi antieffrazione vanno dalla 1 alla 6: quest’ultima rappresenta la classe di resistenza maggiore, tuttavia nel caso delle inferriate di sicurezza il grado di sicurezza 5 ma soprattutto la 6 sono di scarso impiego e difficili da ottenere. Sotto vi spieghiamo perché.

Grate di sicurezza in classe 1
La Classe di sicurezza 1 viene attribuita alle inferriate in grado di resistere ad attacchi da parte di scassinatori causali, poco esperti oppure che utilizzano in prevalenza la forza fisica. Le grate in classe 1 sono quindi certificate per resistere a calci, spallate, tentativi di sollevamento o di strappo.

Grate di sicurezza in classe 2
La Classe di sicurezza 2 viene associata alle grate che resistono al tentativo di scasso per mezzo di attrezzi semplici, come cacciaviti, tenaglie, piccole seghe a mano. Anche in questo caso, l’ipotetico scassinatore non ha molta dimestichezza, ma cerca occasionalmente di compiere un piccolo furto, non essendosi informato prima su come fare.

Grate di sicurezza in classe 3
La Classe di sicurezza 3 viene associata alle inferriate in grado di resistere a tentativi di scasso da parte di scassinatori che si sono dotati di attrezzi meccanici come il piede di porco, martelli, punzoni e altri attrezzi perforanti. Si tratta di uno scassinatore più organizzato, che con questi attrezzi potrebbe attaccare i dispositivi di bloccaggio più vulnerabili (come le cerniere).

Grate di sicurezza in classe 4
La Classe di sicurezza 4 viene associata alle inferriate di sicurezza progettate per resistere all’attacco da parte di scassinatori esperti, che si sono dotati di attrezzi più perforanti, e che hanno anche le conoscenze per usarli nel modo corretto. Di solito, questi scassinatori studiano le situazioni e pianificano azioni dove prevedono una ricompensa (bottino) elevata.

Grate di sicurezza in classe 5 e classe 6
La Classe di sicurezza 5 viene determinata quando l’inferriata è in grado di resistere all’attacco da parte di attrezzi elettrici, come trapani, flessibili o seghetti alternati. Si tratta, in generale, di attrezzi molto rumorosi. Lo stesso vale per la Classe di sicurezza 6, dove gli attrezzi presentano una portata maggiore. Di solito, la classe 5 e la classe 6 non hanno un utilizzo residenziale, ma sono classi di sicurezza utilizzate in situazioni molto particolari (es. caveau di istituti bancari).

Per essere sicuri che la classe dichiarata del prodotto che state acquistando sia reale, la classe di sicurezza dell’inferriata deve essere certificata da un Ente Certificatore con appositi test antintrusione documentati e documentabili.

Tutti i nostri prodotti hanno superato i test di antieffrazione raggiungendo brillantemente la CLASSE 4; l’istituto di certificazione scelto è stato l’ISTEDIL

Ecobonus 2021: la detrazione fiscale al 50-65% per lavori di risparmio energetico

Per tutto il 2021 si potrà fruire della detrazione fiscale al 50-65% eseguendo lavori tesi al risparmio energetico degli immobili. Ecco le informazioni più importanti.

Finestre, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale, micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, generatori d’aria calda a condensazione e pompa di calore sono i lavori che è possibile realizzare fruendo dell’ecobonus al 50 e al 65%, a seconda degli interventi, fino al 31 dicembre 2021. L’ultima legge di bilancio ha prorogato i bonus fiscali esistenti fino alla fine dell’anno. Facciamo il punto sull’ecobonus.

Ecobonus al 50-65% fino al 31 dicembre 2021

L’ecobonus è un’agevolazione  che consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. In particolare, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per tutti gli altri interventi vale l’aliquota di detrazione più alta al 65%.

Chi può avere la detrazione fiscale

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Come avere la detrazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato. Per avere le detrazioni occorre indicare le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi. Tali spese in particolare devono essere pagate con bonifico bancario o postale in cui vanno indicati: la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dell’asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti, dell’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, proprio la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea (https://detrazionifiscali.enea.it/).

Ecobonus in condominio

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, l’ecobonus ha misura diversa. In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse in particolare vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Superbonus 110%, cessione del credito e sconto in fattura

Chi esegue interventi in casa che permettono di fruire del superbonus al 110%, l’agevolazione fiscale che spetta per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 e in determinate situazioni, al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023, può aggiungere ai lavori trainanti (climatizzazione e cappotto termico), lavori definiti trainati come quelli che rientrano nell’ecobonus.

Coloro che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione per risparmio energetico al 50 o 65%, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione in particolare può essere disposta in favore dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi ovvero di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti) e infine di istituti di credito e intermediari finanziari. I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Come scegliere il colore degli infissi in alluminio

Ristrutturare casa è sempre un’attività piacevole, ma ricca di decisioni da prendere. Una delle tante verte su come scegliere il colore degli infissi. Ed è un’operazione che spesso risulta ardua a causa delle molteplici varietà di colori che oggi si trovano sul mercato dei serramenti.

Ecco perché abbiamo deciso di consigliarvi alcuni abbinamenti da tenere in considerazione quando si rinnova lo stile d’arredo. Insieme alle tinte, però, sarà necessario considerare anche quanto spazio avete a disposizione e qual è l’illuminazione degli interni.

Infatti, scegliere colori troppo scuri in ambienti ristretti potrebbe far apparire gli spazi ancora più ridotti. Lo stesso vale se l’illuminazione dell’appartamento è scarsa a causa dell’esposizione della casa.

Allora, vogliamo iniziare?

Abbinare colore porte interne e infissi

Nella scelta del colore degli infissi è necessario prendere in considerazione anche gli altri elementi della casa. I mobili, lo stile d’arredo degli interni, il pavimento, ma anche le porte interne. Infatti, nella scelta della tinta per le finestre potete rifarvi al colore delle porte già presenti in casa.

In alternativa, se anche le porte sono da cambiare, è possibile partire dal principio e selezionare il colore degli infissi in base alle vostre esigenze. Tenete presente che non è obbligatorio scegliere i serramenti dello stesso tipo di apertura. Ad esempio, per dividere la cucina dal soggiorno possiamo optare per delle porte vetrate scorrevoli. In questo modo, avrete due aree della casa separate ma ariose.

Ma torniamo alla scelta della tinta. Preferite uno stile omogeneo? Allora dovrete creare armonia tra infissi e altri elementi d’arredo. Viceversa, vi piacciono gli ambienti dinamici? Create contrasti, senza risultare sgradevoli.

Colore infissi alluminio: scegli il tuo stile

Quando ci chiediamo come scegliere il colore degli infissi potrebbe essere utile individuare il materiale con cui sono fatti. In genere, l’alluminio si presta ad una varietà di tinte e finiture. Dall’effetto sabbiato a quello lucido, i trattamenti superficiali sono un tocco in più per definire lo stile d’arredo.

Ad esempio, se preferite uno stile vintage con elementi che richiamano il legno e il metallo allora state pensando allo stile industrial o rustrial. Si tratta di due stili molto conosciuti, grazie al loro fascino antico, ma mai antiquato. Il colore infissi alluminio riprende l’animo grezzo e puro dei materiali. Grigio antracite, nero graffiato, bronzo sono l’ideale per creare quell’atmosfera.

Invece, se vi piace uno stile più morbido con accenti esotici e chic allora l’alluminio effetto legno è ideale. Anche gli infissi bianchi o color avorio possono fare al caso vostro. Anche perché alleggeriscono gli interni dando luminosità agli ambienti.

Naturalmente esistono una molteplice varietà di stili. E proprio per questo motivo è possibile scegliere tra una moltitudine di tinte e colore alluminio.

Colore alluminio: una varietà di opzioni

Quanti e quali sono i colori che potete selezionare per i vostri infissi in alluminio? Molteplici. E per capire come sceglierli potrebbe tornarvi utile consultare la tabella dei colori RAL. Si tratta di uno strumento utile dove è riportata la scala dei colori per i serramenti.

La scala dei colori viene impiegata per indicare quale verniciatura adottare su porte e finestre. È costituita da quattro cifre, ognuna caratterizzata da un colore. Ci sono quelli più caldi, come il giallo, l’arancione e il rosso, e quelli più freddi: verde, blu, violetto.

Inoltre, possiamo trovare anche altri colori molto in voga nella scelta della verniciatura più adatta al serramento. Ad esempio, il grigio e il marrone, il bianco e il nero.

Nella tabella dei colori RAL utilizzata dai serramentisti vi sono tinte e finiture. Abbiamo già citato il bianco avorio oppure il bronzo chiaro lucido, che si adattano benissimo a stili boho e shabby chic. Ma ci sono anche colorazioni più industrial come il fumé graffiato, il grigio antico o il nero intenso opaco.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta.

La scelta del colore è uno degli aspetti più delicati nella scelta dei nuovi infissi di sicurezza; contattaci per conoscere il punto vendita più vicino a te e farti consigliare da personale esperto.

Ecobonus: detrazione 110% vietata ai serramenti. Definito prezzario

Modificato l’art 119 che regola la detrazione del 110% per eco e sisma bonus. Per darvi modo di valutarne direttamente i contenuti lo riportiamo integralmente. Testo che introduce una metodologia per definire il prezzario dei prodotti da rispettare per la cessione del credito degli interventi che ne usufruiscono

Nessuna variazione alla detrazione applicabile per la sostituzione dei serramenti che viene testualmente ribadita rimanere al 50% ed ampliamento della platea che può avere accesso al 110% la cui cessione del credito sarà vincolata alla congruità del prezzo dei prodotti impiegati stabilito mediante un prezzario.

Ampliamento che di fatto da un lato va incontro alla nostra proposta di allargare la copertura dell’incapienza anche ai proprietari di abitazioni singole, proposta  che ci siamo permessi di presentare nei giorni scorsi all’esame di operatoti ed opinione pubblica, ma che potrebbe risultare incomprensibilmente punitivo per la sostituzione dei serramenti essendo il nuovo punto 2.1 introdotto dal nuovo comma 16 , una disposizione che, pur agendo retroattivamente su una precedente disposizione, nella sua interpretazione più restrittiva potrebbe non permettere di usufruire del 110%

Con l’avvenuta presentazione dell’ultima correzione al testo del Dl Rilancio presentato alla Camera dei Deputati,  si avvia a chiudersi con la richiesta della Fiducia in entrambi i rami del Parlamento, l’esame del decreto e la sua  definitiva conversione in Legge dello Stato.

Rispetto al testo inviato alle varie Commissioni, quello presentato in Parlamento riporta numerose variazioni in particolare proprio in merito all’art. 119 che per effetto delle oltre 90 richieste di emendamento presentate è stato ritirato e riformulato dal Governo.

Nuovo testo che vi riportiamo integralmente con le variazioni evidenziate in neretto così da darvi modo di valutarne direttamente la portata che per i serramenti, ma non solo, risulta di estrema rilevanza.

Nuovo testo che continua a non scogliere alcuni aspetti molti critici e che stabilisce le modalità  per definire un prezzario relativo agli interventi/prodotti impiegati a cui ci si dovrà attenere per poter usufruire della cessione del credito d’imposta degli interventi che usufruiscono del 110%.

Novità che ha l’evidente scopo di risolvere a “monte” la difficolta a stabilirne la “congruità” del prezzo pagato da parte del professionista che deve asseverare le caratteristiche dell’intervento.

Importo massimo per il quale, ricordiamo, già nel 2018 Enea aveva predisposto una specifica scheda anche in relazione al prezzo dei serramenti.

Le attese circolari attuative che Agenzia delle Entrate e MiSE dovranno emanare entro 30 giorni dalla conversione il legge del testo, potranno chiarire  i molti dubbi che anche queste ulteriori disposizioni andranno ad alimentare.

 

NUOVO TESTO

Articolo 119.
(Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

1. La detrazione di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissionedel 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

2. L’aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1. Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell‘articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.

4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui all’articolo 16-bis,comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo.

In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d)e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo è subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo, ai sensi dell’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le modalità relativi all’utilizzo e alla valorizzazione dell’energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

8. Per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomìni;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383

e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

11. Ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi di cui al presente articolo.

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all’opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il visto di conformità di cui al comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, che definisce anche le modalità attuative del presente articolo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Una copia dell’asseverazione è trasmessaesclusivamente per via telematicaall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo staticosecondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more dell’adozione del predetto decreto, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’organo addetto al controllo sull’osservanza della presente disposizione ai sensi dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di conformità di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

16. Al fine di semplificare l’attuazione delle norme in materia di interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono soppressi;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione».

16-bis. L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale. La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all’installazione degli impianti di cui al comma 16-bis. L’aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all’intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per l’anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l’anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per l’anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l’anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l’anno 2026, in 27,6 milioni di euro per l’anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l’anno 2031 e in 48,6 milioni di euro per l’anno 2032, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

 

L’articolo Ecobonus: detrazione 110% vietata ai serramenti. Definito prezzario proviene da serramentinews.it.

 

Sabbiatura per manufatti metallici

Uno dei processi fondamentali, utile a garantire una maggiore longevita’ dei manifatti in ferro, e’ senza dubbio quello della SABBIATURA.

La sabbiatura e’ il metodo più valido di preparazione delle superfici di acciaio prima della pitturazione o dell’applicazione di uno strato protettivo contro la corrosione.

Sabbiatura

La superficie metallica deve possedere caratteristiche tali da garantire un’idonea base di ancoraggio per i rivestimenti protettivi.

Per tale motivo occorre ripulirla da tutto ciò che è estraneo alla sua natura metallica chimicamente intesa. Infatti sulla superficie dei manufatti in acciaio utilizzati in edilizia possono essere presenti diversi ossidi e sali, la ruggine e la calamina, oltre a tracce di vecchie pitturazioni e altre sostanze estranee che pregiudicano l’efficacia del sistema protettivo poiché creano strati intermedi tra il metallo vero e proprio e il film antiruggine, di scarsissima stabilità e aderenza.

Risuta fondamentale riconoscere e richiedere il grado di sabbiatura posto in essere sui manufatti; il grado di sabbiatura si riferisce alla percentuale di scaglie di laminazione, ruggine, vecchie pitture, ecc. da asportare durante il processo di sabbiatura.
Generalmente i gradi di pulizia sono:

  • sabbiatura a metallo bianco Sa3: consiste nella completa asportazione di tutti i prodotti della corrosione, di tutte le scaglie di laminazione, di tutte le tracce di vecchie pitture e in generale di tutte le impurità della superficie metallica. Dal processo si ottiene una superficie di color grigio bianco metallico di aspetto uniforme, dotata di una ruvidità tale da consentire un perfetto ancoraggio degli strati di pittura protettiva che verranno successivamente applicati.
  • sabbiatura al metallo quasi bianco Sa2.5: consiste nella quasi totale asportazione di tutte le impurità della superficie metallica (calamina, ruggine, sporcizia, vecchia pittura, ecc.) ad esclusione di leggerissime ombreggiature, venature molto leggere oppure scoloramenti leggeri causati da macchie di ruggine, ossidi di calamina oppure leggeri residui aderenti di pitture o rivestimenti protettivi.
  • sabbiatura commerciale Sa2.5: si riferisce ad una sabbiatura buona ma non perfetta e, di solito, impone praticamente l’asportazione di tutta la ruggine, della calamina e delle altre materie estranee sulla superficie del metallo. La superficie che si ottiene non deve essere necessariamente uniforme sia per quanto concerne il grado di pulizia sia per quanto riguarda l’aspetto e questo perché eventuali differenze nelle condizioni iniziali della superficie influiscono sul risultato finale. Le superfici comunque presentano una ruvidità molto adatta a conferire una salda adesione degli strati di pittura che verranno successivamente applicati. L’aspetto finale del metallo è grigiastro.
    sabbiatura grossolana (o di spazzolatura) Sa1: consiste nella rimozione delle scaglie libere di ruggine, di laminazione e di pittura, mentre vengono lasciate sulla superficie quelle ben aderenti e tali che la superficie sabbiata possa offrire una buona aderenza e giunzione alla pittura.

Tutti i processi di sabbiatura posti in essere dalla L.F.S. rispettano in grado si sabbiatura Sa3 (sabbiatura a metallo bianco)

Perche’ scegliere un prodotto zincato a caldo?

Nella scelta degli infissi di sicurezza è fondamentale la scelta del trattamento superficiale da applicare ai manufatti; e quindi, oltre alla scelta dell’eventuale disegno della grata e del colore è fondamentale scegliere uno dei vari trattamenti superficiali proposti:

  1. MANUFATTO PREZINCATO
  2. MANUFATTO ZINCATO A CALDO

in questa articolo descriviamo il processo di zincatura a caldo; più invasivo del prezincato ma che offre una longevità del prodotto ovviamente superiore.

Zincatura

La zincatura è il processo con cui viene applicato un rivestimento di zinco su un manufatto metallico generalmente di acciaio per proteggerlo dalla corrosione galvanica: esso infatti limita la formazione di micro-celle elettrolitiche ad azione anodica nei bordi di grano.

Lo zinco è meno elettronegativo (cioè meno nobile) dell’acciaio, quindi, in caso di rotture o porosità del film protettivo, esso stesso diventa l’anodo sacrificale nella corrosione elettrolitica e si consuma se c’è chiusura delle linee di campo.

Il processo di zincatura può avvenire secondo queste metodologie:

– zincatura a caldo
– zincatura a caldo continua
– zincatura elettrolitica
– zincatura a freddo
– zincatura a spruzzo

Va fatta attenzione al fatto che gli impianti che effettuano i trattamenti a caldo sono detti zincherie mentre quelli galvanici sono detti zincature.

ZINCATURA A CALDO

Con zincatura a caldo si intende generalmente l’immersione di manufatti in acciaio in un bagno di zinco fuso tenuto mediamente alla temperatura di 450 °C il che determina la ricopertura dell’acciaio con un sottile e resistente strato di zinco. Grazie al pretrattamento in un bagno di sali fusi di zinco cloruro e ammonio cloruro, l’acciaio è ricoperto dallo zinco con uno spessore molto superiore alla zincatura elettrolitica cosa dovuta metodo di somministrazione dello strato protettivo.

Il processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi, separate una dall’altra:

– sgrassaggio e decapaggio, ottenuti con tensioattivi e acido cloridrico;
– flussaggio: immersione in soluzione di ammonio cloruro e zinco cloruro;
– zincatura: immersione, dopo preriscaldamento a 100 °C, in vasca di zinco fuso a 450 °C per il tempo necessario a che l’acciaio raggiunga la stessa temperatura dello zinco.
– raffreddamento in aria od in acqua a cui può seguire un trattamento di passivazione.

L’immissione in piccole e precise dosi di nichel od ancor meglio di alluminio nella vasca di zincatura, conferiscono al trattamento un migliore controllo sulla reattività dell’acciaio, sul rivestimento applicato e sugli spessori minimi di zinco richiesti dalle normative del settore. L’aggiunta di alluminio permette inoltre di migliorare la resistenza alla corrosione del rivestimento zincato e le sue qualità funzionali ed estetiche. La sostituzione del piombo presente nel bagno di zincatura con il bismuto (basso – fondente) ci preserva da un inquinamento precoce del pianeta, preservando le qualità protettive della zincatura e la nostra salute.

La vasca che contiene lo zinco fuso è soggetta a un lento e costante processo di erosione, a causa dell’elevata temperatura raggiunta e degli agenti chimici (tra cui fosforo, silicio, zolfo) sprigionati durante le fasi operative, venuti in contatto con le pareti. Lo stato di corrosione è valutabile attraverso tecnologie diagnostiche che elaborano i parametri di spessore della vasca con una sonda ultrasonora rivestita di alluminio e collegata a un computer esterno.

Moacasa 2019 alla Fiera di Roma | 26 ottobre – 3 novembre 2019

Moacasa 2019, la Fiera di Roma accende i riflettori sulle nuove tendenze dell’arredo

Una storia da raccontare, un passato made in Italy che non va dimenticato ma reinterpretato, per essere nel presente meglio compreso e valorizzato. Con particolare attenzione all’ecosostenibilità. Nell’abitare si fa strada una nuova idea progettuale che va oltre le tradizionali definizioni di stile per crearne uno nuovo, quello personale. La richiesta è quella di soluzioni che sappiano soddisfare esigenza ed esperienza di ognuno, grazie al connubio di design, antiche lavorazioni e innovazione.

Dal 26 ottobre al 3 novembre, MoaCasa 2019 presenta le novità e le tendenze del settore arredo con le proposte di espositori e mobilieri delle diverse regioni d’Italia: per la 45a edizione della manifestazioneorganizzata da MOA Società Cooperativa, sono oltre 250 le aziende presenti nei tre padiglioni della Fiera di Roma con idee di alta qualità per tutti i gusti e per tutti gli ambienti della casa, dal bagno alla cucina, dalla zona giorno alla zona notte.Tanti anche gli appuntamenti e le iniziative dedicate ai visitatori, come l’area consulenza in cui il pubblico potrà confrontarsi con architetti, studi di progettazione e interior design e trovare soluzioni su misura per l’ambiente abitativo.

Aria di Natale a Moacasa 2019

Dopo il successo dell’edizione 2018, torna per il secondo anno l’area dedicata al Natale, al padiglione 3, uno spazio dove trovare idee tradizionali accanto a quelle più innovative in fatto di addobbi, decorazioni luminose e lanterne, oggettistica per la casa e per la persona, biancheria e posateria per la tavola, candele e fragranze, carta, nastri e fiocchi e molto altro. I visitatori – più di 80mila a ogni edizione – potranno così passeggiare per gli stand e trovare tanti suggerimenti per dare alla casa il look perfetto per le Feste.

Tra novità e tendenze in mostra, sempre più spazio è dedicato ad arredi iconici che sappiano dare carattere alla casa, una personalità che viene espressa anche grazie a soluzioni in grado di assecondare ogni esigenza progettuale, proponendo sistemiestremamente flessibili e personalizzabili, capaci di accettare le sfide nella libertà compositiva delle modularità, degli accessori e delle finiture.Se si predilige una casa dalle tonalità chiare, l’ambientazione è focalizzata sull’arredo e sui dettagli, con pareti a sfondo uniforme e molto leggero. Tra i materiali più utilizzati quelli più innovativi e in ottica green, come l’ecomalta eco-compatibile e riciclabile; protagonisti poi la ceramica, enfatizzata da cromatismi in dissolvenza, e il legno che diventa il segno grafico di unione dei diversi ambienti della casa.

Artigianalità e design per un’illuminazione a regola d’arte

Attenzione particolare è riservata ai fasci luminosi che mettono in rilievo i tessuti dei divani e le finiture dei mobili. Tra le novità in mostra a MoaCasa 2019 tante applique, piantane e lampade da tavolo nate dal connubio di design e arte vetraria, attraverso un processo di ricerca e sviluppo sia stilistico che materico che esalta colori tenui e forme armoniose. Un omaggio alle forme più pregiate dell’artigianato reinterpretato con estro in chiave moderna, che si trasformano in lampade realizzate con vetro soffiato, che colorano l’ambiente come pennellate di acquerelli su un foglio bianco. Grande effetto scenico che non rinuncia alla funzionalità è riservato poiagli chandelier, le lampade a sospensione di una volta, che trovano la propria vena contemporanea nei materiali utilizzati e nel disegno.Un omaggio agli anni ’60 offrono i paralumi in vetro soffiato bianco satinato, sorretti dalla struttura in ferro brunito e con dettagli in ottone spazzolato.

Geometrie e influenze optical nella zona giorno

Nel living, danno vita a un originale gioco di forme anche i tavoli che risaltano per le forme scultoree delle gambe a incastri che, con dinamismo ed armonia, li rendono protagonista della scena. Particolari i piani realizzati in ceramica, legno e cristallo che, attraverso una particolare tecnica di stampa su vetro chiamata Crystalart, che mantiene estrema lucentezza ed un ricercato effetto artistico-decorativo.  Divani e sedute, dai colori e dalle forme differenti, ispirano il dinamismo compositivo dell’ambiente, altamente personalizzabile. Il richiamo al passato torna in alcuni modelli in mostra come la dormeuse, la chaise longue classica usata alla corte di Maria Antonietta, che torna in chiave contemporanea sotto forma di divano scultura. Sulle pareti, torna sempre più l’utilizzo della carta da parati che, nelle sue ispirazioni differenti, abbraccia una concezione inclusiva e sincronica della creatività. Spazio a influenze optical e cubiste che si fanno largo accanto all’ironia di un’estetica cartoony, mentre la compresenza di linguaggi diversi affianca la scelta di una soluzione monocromatica alla geometria primaria fatta di pennellate ampie e pastose, non tralasciando motivi floreali, pattern astratti e layer trasparenti. Il tutto per un valore tridimensionale della superficie verticale, che rende unico e originale l’ambiente.

Arredi green, ecocompatibile e riciclabili

La contemporaneità di uno stile passa per la consapevolezza del mondo in cui si vive e l’ambiente casa racconta molto di chi lo abita. Oggi a influenzare la scelta degli arredi contribuisce in particolare la ricerca di uno stile di vita sostenibile: in mostra a MoaCasa 2019 una collezione di cucine dall’anima ecologica caratterizzata da sistemi di design, che spiccano per la scelta di finiture e materiali altamente innovativi (come il nuovissimo Fenix NTA®).C’è poi un ritorno all’utilizzo di materiali che contribuiscono a scaldare l’ambiente, come il Gres e il noce scalfito, mentre la struttura dell’anta è composta da un telaio in alluminio 100% riciclabile (oggi nelle nuove versioni Black e Champagne), al quale è applicato il pannello della finitura scelta. Tante le soluzioni ecosostenibili in mostra anche per altri ambienti della casa.

Nanotecnologia nell’armadio

Da contenitore passivo, l’armadio riscopre un ruolo attivo nella sanificazione di indumenti, calzature e altri oggetti personali in esso contenuti: grazie all’interazione di una nanotecnologiacon una speciale lampada UV, genera all’interno dell’armadio una reazione fotocatalitica che permette di distruggere con un principio attivo naturale batteri, odori e muffe, migliorando il benessere dei propri proprietari, riducendone allergie e disturbi all’apparato respiratorio.L’armadio risulta così interamente sanificato, incluso il retro, senza ristagno dell’aria.

Sicurezza di design: la porta d’ingresso è arredo illuminante

Non solo mobili, a MoaCasa 2019 è possibile scoprire tante novità in fatto di ristrutturazione e infissi. Come la porta blindata retroilluminata da led- dotata di centralina elettronica per il collegamento domotico e la gestione degli ingressi anche in modalità WiFi, con app dedicata – che possono essere programmati per accendersi solo all’apertura o in momenti differenti e a intensità̀ variabile. La porta d’ingresso diventa così un elemento di arredo illuminante che con l’assenza della maniglia è resa perfetta per tutti gli stili, dal classico al moderno.

Scopriamo l’utilità e l’importanza della zincatura a caldo: trattamento che protegge l’acciaio dalla corrosione.

REALIZZAZIONE DELLA ZINCATURA A CALDO

Come si realizza questo particolare trattamento?
L’acciaio viene immerso in una vasca di zinco fuso ad altissime temperature, l
o zinco, essendo un metallo, è molto resistente ad urti ed abrasioni rispetto a una normale verniciatura.
La protezione riguarda sia le superfici esterne che interne in quanto l’acciaio viene totalmente immerso nello zinco, fondamentale è la protezione delle superfici interne, perché è proprio lì che l’umidità giace e si accumula.

I PREGI DELLA ZINCATURA A CALDO RISPETTO ALLE PIÙ COMUNI VERNICIATURE

Rispetto ad altri tipi di verniciature la zincatura a caldo protegge dalla ruggine totalmente in quanto l’aderenza dello stato protettivo è perfetta.
Con altri tipi di verniciature basta anche un semplice graffio per consentire agli agenti corrosivi di insinuarsi tra lo strato protettivo e l’acciaio formando la ruggine. Lo zinco non funge da semplice pellicola ma si fonde perfettamente con l’acciaio diventando un tutt’uno, infatti può essere rimosso solo con robuste azioni meccaniche o con agenti altamente acidi.
Le altre vernici non sono immuni all’invecchiamento con conseguente impossibilità di proteggere da umidità, abrasioni, agenti aggressivi come i raggi UV, lo zinco, invece, non invecchia quindi mantiene le sue caratteristiche protettive. Grazie alla zincatura a caldo potrete risolvere ogni problema di ruggine con una garanzia dai 10 anni ai 30 anni.

La nostra azienda può offrirvi una vasta scelta di infissi di sicurezza, persiane, grate e combinate realizzate mediante l’utilizzo di materiali in ferro prenzincato.

Per maggiori info:

Contatti
info@lfssicurezza.it
0818306327

Orari di apertura:
Lun-Ven: 09:00-19:00

Indirizzo
Via Carmine Buonomo snc
80027 – Frattamaggiore (NA)